TRUST: STRUMENTI DEL DOPO DI NOI

Seminario del  25 novembre 2016        San Secondo di Pinerolo

Nel corso del seminario sono stati presentati gli strumenti giuridici di protezione patrimoniale attraverso i quali i familiari di persone disabili possono garantire tutto ciò che consenta al disabile la migliore qualità di vita.

Gli strumenti giuridici sono diversi e a volte occorre adattarli e integrarli, ma sono comunque necessari per attuare il progetto di vita per un disabile.

Nell’incontro del 25 novembre 2016 è stato presentato in particolare lo strumento del Trust:

Cos’è il TRUST

È una forma di protezione che si colloca nell’ambito del DOPO DI NOI.

Tradotto in italiano dall’inglese il termine TRUST significa FIDUCIA.

La legittimazione del Trust in Italia deriva dalla ratifica della Convenzione dell’Aia del 1° luglio 1989 e il riconoscimento è avvenuto con Legge del 16 ottobre 1989 in vigore dal 1° gennaio 1992. Non essendo normato in Italia, si utilizzano le regole anglosassoni. La legge definisce:

“per Trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente, attraverso un atto con il quale i beni sono stati stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario per un determinato fine”.

Il Trust è riconosciuto solo se tutte le persone coinvolte sono residenti in Italia.

Chi sono i soggetti coinvolti

Con la creazione dell’atto nel quale il disponente indica le proprie volontà, si definiscono nel dettaglio il fine del Trust, i compiti del trustee, chi sono il beneficiario e il guardiano (ad esempio: il genitore).

  • Disponente:

Chi prende l’iniziativa per costituire il Trust e definisce lo scopo, le regole comportamentali ed indica il guardiano.

Nel caso di beneficiari disabili, il disponente è un familiare o chi ne fa le veci e può decidere di far partire il Trust in modo operativo da qualsiasi momento o solo dopo la sua morte. In tal caso, e fino ad allora, può gestire lui stesso i beni indicati nel Trust.

  • Trustee

È il fiduciario dei beni inseriti nel Trust, che li deve amministrare a vantaggio del beneficiario.

I beni trasferiti al trustee devono essere separai dai beni personali del trustee stesso con specifica clausola nell’atto costitutivo.

Il trustee può essere una persona fisica o giuridica, una cooperativa, un legale rappresentante, una Onlus, ecc.. Normalmente si consiglia una persona che conosca bene il beneficiario da tutelare.

I poteri del trustee sono poteri dispositivi, gestionali d’amministrazione dei beni. Ha l’obbligo di non utilizzarli per sue specifiche esigenze.

  • Guardiano

Ha il compito di sorvegliare l’attività del trustee e può essere un familiare, un ente, un’associazione, ecc..

Può verificare che il trustee svolga quanto stabilito dal disponente a garanzia del benessere del disabile.

Può dare il consenso per atti particolari e essere chiamato per decisioni delicate nel confronti del beneficiario.

Non può sostituirsi al Trustee.

  • Beneficiario

È la persona disabile che viene tutelata attraverso il trust e gode dei vantaggi sui beni confluiti nell’apposito fondo.

Nell’atto istitutivo del trust, vengono date le indicazioni a favore di altri figli non disabili che possono eventualmente essere destinatari dei  beni residui del Fondo, una volta terminato il Trust (come ad esempio nel caso di morte del beneficiario).

Inoltre, il genitore che confluisce beni nel trust a favore del figlio disabile, deve agire senza ledere i diritti del coniuge e degli altri figli.

Fisco

Se il beneficiario è un disabile, è prevista una franchigia pari a 1,5 milioni di euro sul capitale dato in gestione al Trust, indipendentemente dal grado di parentela.